Fondazione Patto con il Mare per la Terra

Statuto

Statuto

FONDAZIONE PATTO CON IL MARE PER LA TERRA

STATUTO

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

È costituita ad opera dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche (di seguito UNISG) una

Fondazione denominata “PATTO CON IL MARE PER LA TERRA - ENTE DEL TERZO

SETTORE” (di seguito Fondazione), siglabile Fondazione PMT-ETS, con sede in Bra - Pollenzo.

La Fondazione potrà far uso della denominazione inglese: “PACT WITH THE SEA FOR THE

EARTH”.

La denominazione della Fondazione può essere scritta con qualsiasi carattere grafico, in maiuscolo e/o minuscolo. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di fondazioni, disciplinato dal Codice Civile, dal Codice del Terzo Settore e leggi collegate.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito nazionale e internazionale.

La durata è illimitata.

ARTICOLO 2 – MISSIONE E FINALITA’

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con lo

scopo di valorizzare esperienze, competenze e capacità imprenditoriali, industriali, tecnologiche e

d’innovazione necessarie alla transizione ecologica e all’economia sostenibile del mare.

La Fondazione persegue il proprio scopo e le finalità illustrate nel seguito con un approccio integrato, coerente con i dati della scienza e basato sul metodo scientifico, promuovendo iniziative e sviluppando progetti e attività atti a creare valore sia per la società civile sia per la Fondazione stessa.

La Fondazione promuove la consapevolezza dell'impatto che ciascun individuo e ciascuna

organizzazione possono avere sul Capitale Naturale. Il Patto intende supportare il mondo imprenditoriale

nell'orientarsi verso modelli sostenibili capaci di rendere il tessuto produttivo più competitivo, innovativo, performante e consapevole.

La Fondazione promuove un Patto per un’economia a misura d’Uomo e di Natura, fatta di conoscenza, rispetto, tutela, risparmio, recupero, rigenerazione, circolarità delle risorse e sostenibilità.

Il patto intende essere inclusivo e aperto alle istituzioni, al mondo produttivo, agli enti di ricerca, alle associazioni e a tutte le entità che intendono trovare in esso un “Forum permanente”, un “Think tank” risposte concrete per un futuro sostenibile del mare e delle attività imprenditoriali.

Il Patto descrive un nuovo obiettivo di sostenibilità integrata che vede al centro il dialogo tra
Aziende e Ricerca.

1 FONDAZIONE PATTO CON IL MARE PER LA TERRA

La Fondazione PMT nasce come Ente in House dell’UNISG per contribuire al networking tra filiere

produttive, progetti di sviluppo e il mondo della ricerca e rispondere alla necessità di costruire una rete di esperienze, competenze e soluzioni utili ai cittadini, alle istituzioni e alle imprese.

Le finalità della Fondazione includono anche:

• accrescere, attraverso studi, ricerche e progetti, la consapevolezza e la rilevanza del ruolo del mare

per la società civile, stimolando il dibattito sull’impatto e sui potenziali benefici che queste comportano, in un’ottica proiettata al futuro;

• diffondere, con un approccio interdisciplinare, l’importanza della cultura del mare attraverso la promozione educativa e formativa, valorizzando inoltre il ruolo della Fondazione quale centro di eccellenza per l’alta formazione e per la diffusione di conoscenze e competenze utili alla transizione ecologica, alla sostenibilità e al progresso equo;

• sostenere e avviare iniziative e ricerche di tipo culturale, scientifico e sociale nella prospettiva ambientale, sociale ed economica in aree prioritarie di interesse nel settore del Mare e delle sue interazioni con la Terra.

Nel perseguire i propri scopi, la Fondazione ricerca il dialogo con altre Fondazioni, Associazioni, Enti,

Amministrazioni, Istituzioni, Università, Enti Pubblici di Ricerca, Accademie, Imprese, e altre organizzazioni, sia di nazionalità italiana sia estera, per ricercare opportunità di collaborazione su temi di comune interesse e di complementarietà di intenti.

La Fondazione salvaguarda il rispetto della dignità della persona e dell’ambiente in tutte le iniziative, progetti e attività avviati senza discriminazione di nazionalità, genere, età, etnia e religione.

ARTICOLO 3 – ATTIVITÀ

La Fondazione ambisce a svolgere tutte le attività utili alla transizione ecologica e all’armonizzazione delle attività svolte a terra e in mare, esercitando in via esclusiva o principale attività di interesse generale nei settori di cui all’art. 5, comma 1, del D.lgs. 117/2017: lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

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lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo, potrà svolgere le seguenti attività strumentali:

a) svolgere studi di settore nei diversi ambiti della transizione ecologica, per lo sviluppo di una crescita sostenibile “Green & Blue”;

b) fornire orientamento e formazione per enti pubblici e aziende sui temi della sostenibilità ecologica e ambientale e sulla promozione della transizione ecologica;

c) promuovere iniziative per il recupero/ripristino/restauro, la tutela, la conservazione, la valorizzazione del capitale naturale marino e, più in generale, del patrimonio naturale;

d) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, eventi, mostre e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione e la società civile;

e) realizzare percorsi formativi finalizzati all’aggiornamento e adeguamento delle competenze, alla specializzazione e alla qualificazione professionale;

f) istituire premi di laurea e/o borse di studio, organizzare tirocini formativi, corsi didattici, anche tecnico-professionali, e progettualità di cooperazione e scambio culturale a livello internazionale;

g) realizzare progetti di ricerca, promuovere e realizzare pubblicazioni tecnico-scientifiche;

h) fornire supporto a enti e imprese nelle strategie di sostenibilità e alla progettazione a livello nazionale e internazionale;

i) svolgere studi e offrire supporto e consulenza alle aziende nell’ambito dell’economia del mare sostenibile;

j) k) l) n) o) svolgere valutazione, minimizzazione e compensazione degli impatti ambientali; svolgere studi e supporto a sviluppo di energie rinnovabili eco-sostenibili; pianificare interventi di conservazione e restauro/ripristino degli ecosistemi;

m) pianificare strategie e interventi di dismissione degli impianti e infrastrutture marine; fornire supporto a progettazione e strategie per la dissalazione delle acque; identificare i settori emergenti, le aree di sviluppo, i trend e le prospettive di produzione e impiego legati all’acqua e al mare;

p) svolgere ogni altra attività utile alla transizione ecologica in enti pubblici e aziende.

La Fondazione potrà, inoltre svolgere le seguenti attività connesse al raggiungimento dei propri obiettivi:

a) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati, collaborare con università, scuole, fondazioni, imprese ed enti pubblici e privati interessati al perseguimento di iniziative coerenti con gli scopi statutari;

b) acquisire partecipazioni in società e altri organismi italiani o esteri, nonché collaborare e/o partecipare con associazioni, imprese, enti o istituzioni, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi, anche concorrendo alla loro costituzione;

c) stipulare ogni opportuno atto o contratto con soggetti pubblici e privati, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione degli altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine;

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d) amministrare e gestire beni mobili e immobili di cui abbia la proprietà, il possesso o la disponibilità in genere.

La Fondazione potrà esercitare attività diverse, anche di natura commerciale, purché coerente con gli scopi della Fondazione e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti prescritti ai sensi dell’art. 6 del presente statuto.

La Fondazione potrà realizzare iniziative di raccolta fondi secondo i criteri e nei limiti di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ARTICOLO 4 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) b) dal fondo di dotazione iniziale pari a Euro 30.000; dai conferimenti - in proprietà, altri diritti reali, o uso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, materiali e immateriali, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, conferiti successivamente dal Socio Fondatore e dai Soci Aderenti ovvero acquistati dalla Fondazione stessa espressamente destinati all’incremento del fondo di dotazione iniziale;

c) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

d) e) dalle elargizioni fatte da terzi in genere con espressa destinazione a incremento del patrimonio; dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

f) da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o privati, nel rispetto della normativa in vigore.

ARTICOLO 5 – FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all’incremento del patrimonio;

c) da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o privati;

d) e) f) dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi; dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse; dalle partecipazioni e interessenze possedute.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. Ad eccezione del fondo di dotazione iniziale, il patrimonio e le rendite.

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che ne derivano, vincolati al perseguimento delle finalità statutarie, sono utilizzati anche per il ripiano dei disavanzi di gestione, nel pieno rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 6 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio

dell’esercizio precedente secondo quanto previsto dall’art. 13 del Codice del Terzo settore adottando gli schemi di cui al Decreto Ministeriale del 5 marzo 2020. Nel bilancio il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale di eventuali attività svolte, diverse da quelle di interesse generale.

A seguito dell’approvazione del Bilancio d’Esercizio e del Bilancio qualora ricorrano i termini per l’adozione, il Consiglio di Amministrazione provvede agli adempimenti previsti dal Codice del Terzo settore. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Entro il 30 novembre il Consiglio di amministrazione dovrà redigere e approvare il bilancio di previsione dell’esercizio successivo.

ARTICOLO 7 – SOCIO FONDATORE

È Socio Fondatore l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche - UNISG (University of Gastronomic Sciences), Università non statale legalmente riconosciuta.

ARTICOLO 8 – SOCI

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere ammessi:

- Soci Aderenti le persone giuridiche pubbliche, gli enti controllati da Istituzioni pubbliche o le organizzazioni senza fini di lucro che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla promozione e/o alla realizzazione dei suoi scopi anche mediante l’esercizio di attività di particolare rilievo;

- Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche private che condividendo le finalità della Fondazione,

contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti al Patrimonio con contributi in denaro e/o di beni, materiali o immateriali e servizi.

Tutti i Soci potranno destinare un contributo a ricerche, studi e progetti di specifico interesse e rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.

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La qualifica di Socio Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita, salvo esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto.

ARTICOLO 9 – ESCLUSIONE E RECESSO

Il Presidente Onorario o il Consiglio di Amministrazione possono decidere l’esclusione di Soci per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e dal Regolamento, nonché in caso di inadempimento delle contribuzioni e dei conferimenti previsti.

L’esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

• estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; apertura di procedure di liquidazione;

• fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali

• condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della medesima Fondazione.

I Soci possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione con comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché la comunicazione sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ARTICOLO 10 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

• il Consiglio di Amministrazione;

• l’Assemblea dei soci

• il Presidente;

• il Presidente Onorario;

• il Direttore Generale;

• l’Organo di Controllo

• il Consiglio Scientifico.

ARTICOLO 11 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri. Il Socio Fondatore stabilisce il numero dei componenti e sue eventuali variazioni.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un quadriennio o per la diversa durata del mandato stabilita dal Socio Fondatore prima della loro nomina, e comunque sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio del mandato.

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Il Socio Fondatore - previa definizione del numero dei componenti e della durata del mandato - nomina la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione. I restanti membri sono invece nominati dall’Assemblea dei Soci.

All’avvio della Fondazione i membri del CdA saranno tre interamente nominati dal Socio Fondatore. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un Consigliere, il sostituto sarà nominato secondo le medesime modalità previste per la nomina del Consigliere anticipatamente cessato.

Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio d’Amministrazione approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione del medesimo.

In particolare, spettano al Consiglio di Amministrazione le seguenti attribuzioni:

- predisposizione e approvazione del bilancio di previsione e consuntivo;

- predisposizione del piano strategico pluriennale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

- predisposizione del bilancio, qualora ricorrano i requisiti richiesti dalla normativa applicabile, da

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

- approvazione del Regolamento della Fondazione;

- nomina del Presidente della Fondazione, scegliendolo all’interno del Consiglio di

Amministrazione stesso, tra i membri nominati dal Socio Fondatore;

- nomina del Direttore Generale della Fondazione, esterno al Consiglio di Amministrazione, su

proposta del Presidente;

- nomina dei membri del Consiglio Scientifico;

- ammissione dei Soci;

- accettazione di eredità, donazioni, legati e contributi;

- proposta di modifiche statutarie da sottoporre al Socio Fondatore per successiva approvazione dell’Assemblea;

- propone lo scioglimento della Fondazione al Socio Fondatore per approvazione in Assemblea;

- delega - a eccezione di quanto sopra elencato che rimane di esclusiva competenza del Consiglio

di Amministrazione - di specifici compiti ai Consiglieri;

- determina i compensi riconosciuti al Presidente, ai Consiglieri e al Direttore Generale;

- delibera, su proposta del Direttore Generale, l’assunzione di personale o l’assegnazione di

incarichi specifici.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, con qualunque mezzo idoneo che consenta la prova dell’avvenuta

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ricezione. Di regola la convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere di 24 ore.

L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno della seduta, il luogo/modalità e l’ora.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza, teleconferenza o in audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal

Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi.

In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione. In mancanza delle formalità di convocazione, la deliberazione si intende regolarmente adottata quando sono presenti, anche in modalità remota, tutti i Consiglieri e il/i componente/i dell’Organo di controllo, ovvero risultino informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano per età.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario della riunione che, se non nominato dal Consiglio, viene nominato di volta in volta dal Presidente.

ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza è presieduta dal Consigliere più anziano del CdA. Colui che presiede l’assemblea, nomina un segretario.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza del Socio Fondatore e di almeno un terzo dei Soci Aderenti. In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza del Socio Fondatore e qualunque sia il numero di Soci Aderenti presenti.

Possono partecipare all’Assemblea tutti i Soci. Hanno diritto a intervenire e votare all'Assemblea il Socio Fondatore e i Soci Aderenti.

Le modifiche inerenti allo Statuto, incluse quelle relative all'oggetto della Fondazione o al suo scioglimento, devono essere adottate con il voto favorevole del Socio Fondatore e di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei Soci Aderenti.

L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede legale.

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Si può partecipare alle assemblee anche a mezzo di rappresentante: ciascun Socio Aderente può delegare un altro Socio Aderente a partecipare all’Assemblea. Nessun Socio Aderente può rappresentare più di altri 5 Soci Aderenti.

Non è ammessa la delega di rappresentanza rilasciata a favore dei Consiglieri.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio dai consiglieri qualora ne sia fatta richiesta scritta da tanti fondatori e ordinari che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del totale.

Spettano all’Assemblea le seguenti attribuzioni:

- nominare i membri del Consiglio di amministrazione per la quota ad essa riservata;

- approvare il piano strategico di sviluppo;

- approvare il bilancio, predisposto qualora ricorrano gli obblighi di legge secondo le linee

guida di cui al Decreto Ministeriale 4 luglio 2019;

- approvare eventuali modifiche statutarie;

- approvare eventuale proposta di scioglimento;

- deliberare su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea viene convocata con qualunque mezzo idoneo che consenta la prova dell’avvenuta ricezione almeno dieci giorni prima della data della riunione. La convocazione deve riportare l'ordine del giorno, il giorno, l’ora, il luogo e può contenere anche gli estremi per la seconda convocazione.

ARTICOLO 13 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, sia di fronte a terzi, sia in giudizio; vigila sull’applicazione dello Statuto e del Regolamento.

Il Presidente cura il perseguimento delle finalità della Fondazione, promuovendone le attività, verifica l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione da parte del Direttore Generale e sovraintende al funzionamento complessivo della Fondazione.

Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, associazioni e altri enti pubblici e privati, con lo scopo di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni ad esso spettanti sono svolte dal Consigliere più anziano per età tra quelli nominati dal Socio Fondatore.

Il Presidente coordina il Consiglio Scientifico.

ARTICOLO 14 – IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente onorario della Fondazione è il Presidente del Socio Fondatore. Il Presidente Onorario può

decidere la non ammissione di Soci proposti dal CdA. Il Presidente onorario è invitato permanente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, cui partecipa con funzione consultiva e senza diritto di voto.

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ARTICOLO 15 – DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale predispone, in stretta collaborazione con il Presidente e il CdA, il progetto di bilancio di previsione e di bilancio consuntivo.

Esegue le disposizioni del CdA con accuratezza e solerzia, sovrintende le attività operative e amministrative della Fondazione.

Garantisce il buon andamento gestionale e del personale e il funzionamento della struttura organizzativa e del Consiglio Scientifico.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

La durata del mandato del Direttore Generale è di tre anni, al termine dei quali può essere riconfermato.

Il mandato di Direttore Generale termina con quello del Presidente del CdA, salvo eventuale rinnovo da parte del nuovo CdA.

ARTICOLO 16 – ORGANO DI CONTROLLO

L’organo di controllo è nominato dal Socio Fondatore tra persone iscritte al Registro dei Revisori legali dei conti e può essere composto da uno a tre membri.

L’organo di controllo così nominato rimane in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla nomina e può essere rinominato.

Ai membri dell’organo di controllo potrà essere riconosciuto un compenso definito dal CdA nei limiti di quanto previsto dalla legge e si applica quanto previsto dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore l’Assemblea nomina un revisore o una società di revisione legale dei conti, a cui si applica la disciplina del suddetto art. 31, ovvero affida la revisione legale dei conti all’organo di controllo qualora ne abbia i requisiti.

ARTICOLO 17 – CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Consiglio Scientifico è l’organo della Fondazione che formula proposte e pareri al Consiglio di

Amministrazione in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e valuta gli aspetti tecnici e

scientifici dei piani delle attività e delle proposte di progetto.

Il Consiglio Scientifico si riunisce di norma almeno una volta all’anno.

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I suoi componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione nel numero massimo di 20 (venti) tra persone qualificate nel settore di interesse della Fondazione, restano in carica per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e possono essere rinnovati.

Il Consiglio Scientifico è coordinato del Presidente della Fondazione e, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni ad esso spettanti sono svolte dal Consigliere anziano del CdA.

ARTICOLO 18 – SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio verrà devoluta ad altro ente del terzo settore che persegua finalità analoghe, previo parere del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione, che nomina il liquidatore.

I beni concessi in uso alla Fondazione e non costituenti il patrimonio della stessa, all’atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

ARTICOLO 19 – CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite a un Collegio arbitrale di tre arbitri, nominati dal Presidente del

Tribunale ove ha sede la Fondazione.

ARTICOLO 20 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall’Atto Costitutivo si applicano: il Codice Civile, se e in quanto compatibili, le norme previste dal Codice del Terzo settore, e le altre norme vigenti in materia.

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